Codice di condotta per le ONG
Agosto 2017
Che cosa e´ accaduto ad un anno dalla firma del Codice condotta per le ONG? Oltre alla firma da parte di alcune ONG (Migrant offshore aid station (Moas) e Save the children. Proactiva open arms ha comunicato la volontà di sottoscrivere l’accordo) e´ stato effettivamente attuato? E le sanzioni in esso indicate, quali il divieto di accesso ai porti italiani, e´ stato poi attuato?
Questo interrogativo lo lasciamo al giudizio di voi lettori....
Le Autorità italiane e le firmatarie ONG che svolgono attività SAR, condividono, pertanto, l’esigenza di prevedere una specifica regolamentazione dei complessi interventi di soccorso nel Mar Mediterraneo, in osservanza del presente Codice di condotta, anche a salvaguardia della sicurezza dei migranti e degli operatori. Le ONG firmatarie s’impegnano, quindi, al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, così come condivise anche a livello di Unione europea.
Da precisare che nel documento ufficiale si parla di impegno e non di obbligo.
Divieto assoluto di ingresso delle ONG nelle acque libiche: al riguardo il riferimento va fatto alle acque territoriali libiche ove si può giungere solo in caso di evidente situazione di pericolo della vita umana in mare;
Obbligo di non spegnere i trasponder di bordo;
Obbligo di non effettuare comunicazioni telefoniche o segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l’imbarco di natanti di migranti: con l’evidente intento di non facilitare il contatto con i trafficanti.
Obbligo di non effettuare trasbordi su altre navi, italiane o appartenenti a dispositivi internazionali, salvo una conclamata situazione di emergenza: le imbarcazioni delle ong, dopo aver effettuato l’eventuale soccorso, dovranno completare l’operazione conducendo gli stessi nel porto sicuro.
Obbligo di non ostacolare le operazioni di search & rescue della Guardia Costiera libica: con l’evidente intento di lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle autorità territorialmente preposte;
Obbligo di accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per le indagini collegate al traffico degli esseri umani: consentendo l’accesso a bordo dei propri assetti navali, del personale di polizia che svolgerà le preliminari attività conoscitive e di indagine, anche a seguito di specifiche indicazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Obbligo di dichiarare, coerentemente ai principi di trasparenza, le fonti di finanziamento dell’attività di soccorso in mare.
Obbligo di comunicazione dell’avvistamento e del successivo intervento in corso all’MRCC del proprio Stato di bandiera affinchè lo stesso sia informato dell’attività in cui è impegnata l’imbarcazione e possa assumersene la responsabilità anche ai fini della maritime security.
Obbligo di possesso della certificazione attestante l’idoneità tecnica alle attività di soccorso: si tratta della certificazione sia di classe per i servizi speciali secondo i pertinenti regolamenti degli enti riconosciuti (recognized organizations), come richiesta anche alle unità di bandiera italiana, per le navi commerciali e non, dedicate in via non occasionale al servizio di ricerca e soccorso, nonché dei certificati previsti dalla propria legislazione nazionale oltre a quello contemplato dalla maritime security ai sensi dell’ISPS CODE.
Obbligo di leale collaborazione con l’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di sbarco dei migranti: tale obbligo, si estrinsecherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un impegno a fornire – con un anticipo di almeno due ore dall’arrivo in porto i documenti che verranno compilati durante le fasi di soccorso e tragitto verso il porto, dopo avere posto in essere le primarie attività assistenziali, ovvero il “maritime incident report” – documento riassuntivo dell’evento ed il “sanitary incident report” – documento riassuntivo della situazione sanitaria a bordo.
Obbligo di trasmettere tutte le informazioni di interesse info-investigativo alle Autorità di Polizia italiane con contestuale consegna, di iniziativa e su richiesta, di ogni oggetto potenzialmente idoneo a costituire prova o evidenza di fatto illecito.
La mancata sottoscrizione del presente Codice di condotta o il mancato rispetto degli obblighi in esso previsti, potrà comportare il diniego da parte dello Stato italiano dell’autorizzazione all’ingresso nei porti nazionali, fermo restando il rispetto delle convenzioni internazionali vigenti.
Estratto pubblicato sul quotidiano La Stampa - Mondo.